In un’epoca in cui classifichiamo tutto,
non poteva mancare la certificazione energetica degli edifici, una procedura di valutazione delle caratteristiche di un’unità immobiliare in materia di rendimento energetico (e quindi di consumi e di costi).
L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) dal 01/08/13 viene sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE): l’attestato cambia nome, ma nella sostanza rimane la carta d’identità dell’immobile che ne attesta le prestazioni energetiche.
In altre parole:
valutandone i consumi energetici, stabilisco quanto sia “efficiente” il mio edificio e quali siano i costi per riscaldarlo d’inverno e raffreddarlo d’estate; un’analisi utilissima per individuare i possibili interventi di miglioramento energetico (aumentare l’isolamento, sostituire gli infissi, etc.) e garantirsi bollette molto più leggere! L’APE, redatto da un tecnico qualificato, è obbligatorio per nuove costruzioni, ma viene richiesto anche per gli immobili esistenti in caso di lavori (e per accedere alle detrazioni fiscali inerenti il risparmio energetico) o in caso di compravendita e locazione.
Certificazione energetica APE degli edifici.
Facciamo un po’ di chiarezza:
- L’APE classifica l’immobile in una scala da A a G (dove A è la classe migliore) a seconda della prestazione energetica.
- L’APE ha validità 10 anni (a meno ovviamente di interventi di riqualificazione sull’edificio che ne migliorino le prestazioni).
- L’APE è obbligatorio sia in caso di cessione che di locazione dell’immobile; spetta al proprietario che deve vendere o affittare, rilasciare l’attestato all’acquirente o al locatario.
- L’APE può essere rilasciato solo da professionisti tecnici abilitati.