condono e sanatoria differenze: foto di un cantiere generico
In caso di abuso edilizio, spesso si parla a sproposito: “Alla prima occasione, lo condono”. Ma non tutti gli abusi sono uguali e spesso la strada per mettersi in regola passa per la più semplice Sanatoria. Posso usufruire della Sanatoria se ho commesso degli abusi eseguendo opere in assenza di permesso o in difformità da esso, nel caso in cui le opere realizzate siano assentibili dalla normativa vigente (cioè: se avessi chiesto il permesso, me lo avrebbero concesso). Nel caso di abusi con opere non assentibili è necessario invece il Condono, che si applica in deroga alla normativa vigente. Chiariamo subito che l’ultimo condono edilizio risale al 2003, per cui oggi non è possibile chiedere alcun condono edilizio.

Condono:

  • legge speciale con validità temporale limitata (posso condonare solo quando è vigente una legge sul condono edilizio e solo per abusi realizzati nei periodi indicati dalla legge stessa);
  • ne usufruisco per abusi relativi ad opere non assentibili dalla normativa vigente;
  • prevede una sanzione pecuniaria, proporzionata all’entità dell’abuso, da pagare al Comune alla quale si aggiunge un’oblazione da versare allo Stato.

Sanatoria:

  • provvedimento amministrativo senza limitazioni temporali (posso sanare sempre);
  • ne usufruisco per abusi relativi ad opere assentibili dalla normativa vigente;
  • prevede una sanzione pecuniaria, proporzionata all’entità dell’abuso, da pagare al comune.

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