Ripartizione spese condominiali ascensore e scale: le somme per la manutenzione e la sostituzione non vanno ripartite SOLO in misura proporzionale all’altezza del piano che servono. Com’è ovvio, il sistema di ripartizione prevede che l’onere per ciascuna unità cresca proporzionalmente all’altezza del piano, ma tiene conto anche del valore delle singole unità immobiliari.
Come precisato nel Nuovo Codice Civile e Disposizioni di Attuazione in materia di Condominio, in vigore dal 18/07/2013:
Art. 1124 – Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori: Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
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