persone affacciate alle finestre di un condominio

Regolamento di condominio e Riforma del condominio 2013

Il regolamento di condominio e la riforma del condominio del 2012 sono due elementi distinti ma correlati all’ambito della gestione condominiale.

  • Il regolamento di condominio è un documento interno al condominio con le regole che disciplinano la vita condominiale.
  • La riforma del condominio del 2013 – Legge 11 dicembre 2012, n. 220 – entrata in vigore il 18 giugno 2013 – è una modifica legislativa che ha previsto una serie di modifiche legislative al Codice Civile italiano per la gestione dei condomini a livello nazionale, modificando la normativa che era disciplinata dal codice civile del 1942.

Tale legge è costituita di 32 articoli e qui, come è nostra abitudine, faremo uno schema pratico con gli argomenti di interesse più rilevante, senza entrare in ingarbugliati dettagli tecnici, burocratici e legali che si possono approfondire ovunque. Per dubbi ed approfondimenti consigliamo sempre di fare riferimento in prima battuta all’amministratore condominiale, che pagate appositamente 😉

Distaccarsi dall'impanto centralizzato

Art.3 – Il singolo condomino può distaccarsi dall’impanto centralizzato di riscaldamento o condizionamento, se tale distacco non determini notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini: deve comunque contribuire alle spese condominiali per la conservazione,  messa a norma e manutenzione straordinaria dell’impianto da cui si è distaccato: è chiaro che servirà una perizia/relazione di un tecnico abilitato che dimostri la fattibilità.

Destinazione d'uso parti comuni

Art.5 – Nell’interesse condominiale, la modifica della destinazione d’uso delle parti comuni richiede un numero di voti che rappresenti:

  • i 4/5 degli intervenuti, ossia dei partecipanti all’assemblea condominiale;
  • i 4/5 del valore millesimale dell’immobile.

Barriere architettoniche

Art.5L’accessibilità delle parti comuni del condominio, inclusi anziani e persone disabili, è un elemento di grande rilevanza all’interno del condominio, per gartantire l’inclusione di tutti. E’ possibile approvare alcune tipologie di innovazioni, come opere ed interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, che dovranno essere approvate con il seguente quorum:

  • la maggioranza degli intervenuti, ossia almeno la metà dei partecipanti all’assemblea condominiale;
  • tale maggiornaza costituisca almeno il 50% del valore millesimale dell’immobile.

Con tale quorum le spese saranno ripartite tra tutti i condomini come ogni altra spesa condominiale.

Più recentemente, col Decreto Semplificazioni del 2020, si riconosce a ciascun condomino la facoltà di realizzare a proprie spese opere di rimozione di barriere architettoniche, di cui all’art. 2 della L. 13/1989, purchè tali innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, etc.

Abitare al piano terra può essere un vantaggio per gli aniani e le persone con disabilità.

Decoro parti di proprietà privata

Art.6 – Il singolo condomino non può eseguire opere su parti di proprietà privata che rechino danno al decoro architettonico dell’edificio: l‘amministratore deve in ogni caso essere avvisato preventivamente ai fini della relativa comunicazione in assemblea.

Parabola TV

Art.7 – Per quanto concerne l’installazione di impianti autonomi per la ricezione radiotelevisiva e di altri flussi informativi, come ad esempio la parabola tv, si conferma la libera realizzazione senza l’autorizzazione dell’assemblea condominiale. Deve però essere arrecato il minor pregiudizio possibile alle parti comuni, agli immobili di proprietà degli altri condomini e deve essere preservato il decoro dell’edificio.

Quando serve la votazione dell’assemblea condominiale? E’ richiesta solo quando siano necessarie modifiche alle parti comuni. L’interessato dovrà dunque comunicare all’amministratore l’intervento nel dettaglio, che dovrà essere approvato con il seguente quorum:

  • la maggioranza degli intervenuti, ossia dei partecipanti all’assemblea condominiale;
  • tale maggiornaza costituisca almeno i 2/3 del valore millesimale dell’immobile.

Pannelli fotovoltaici su balcone privato

Art.7 – In merito agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come ad esempio i pannelli fotovoltaici, la riforma del condominio 2023 ne consente l’installazione per servire singole unità immobiliari, oltre che sul lastrico solare e su ogni altra idonea superficie comune, sulle parti di proprietà individuale dell’interessato, dunque senza il preventivo consenso dell’assemblea condominiale.

Tuttavia, come già visto nella sezione “decoro”, non si deve alterare il decoro architettonico del condominio ed il balcone, anche se non è una parte comune, ma di proprietà del singolo, fa parte dell’estetica condominiale. Immaginate un condominio dove ognuno decidesse di installare il proprio impianto fotovoltaico sul balcone, l’uno diverso dall’altro: sarebbe un tripudio di pannelli che renderebbe il palazzo la nuova attrazione turistica del quartiere.

Nomina Amministratore condominio

Art.9 – L’amministratore del condominio deve essere nominato quando i condomini sono più di otto (nel testo previgente erano quattro). Dunque con un numero superiore a nove condomini è obbligatorio nominarlo e, nel caso l’assemblea non lo faccia, il ricorso può essere promosso da un condomino a anche dall’amministratore dimissionario.

Animali domestici

Art.16 – Il regolamento di condominio non può vietare di detenere animali domestici. Gli animali possono essere detenuti in condominio, ma è necessario seguire regole di buon senso per garantire la pulizia e la sicurezza e ciò include la pulizia laddove l’animale sporchi. E’ fondamentale rispettare gli spazi e i diritti degli altri condòmini, evitando fastidi e danni causati dagli animali.

Avviso convocazione assemblea

Art.20 – L’avviso, che deve contenere oltre all’indicazione del luogo e ora della riunione, l’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata tramite:

  • posta raccomandata
  • posta elettronica certificata
  • fax
  • consegna a mano

Deleghe

Art.21 – Un condomino può farsi rappresentare conferendo una delega scritta e:

  • se i condomini sono più di 20, il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condomini o del valore proporzionale (nel calcolo del quinto non va conteggiata la quota millesimale del delegato di cui egli è appunto titolare);
  • non si può conferire delega all’amministratore di condominio.

N.B. Se un’unità immobiliare appartiene in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea

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Sanzioni violazione regolamento

Art.24 – In merito alle sanzioni pecuniarie per la violazione del regolamento condominiale, la sanzione è fino ad €200,00 e in caso di recidiva può arrivare fino a €800,00. Tale somma farà parte del fondo di cui l’amministratore di condiominio dispone per le spese ordinarie.